CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI SARZANA

STATUTO

 

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 – E’ costituita, con sede in Sarzana, un’Associazione denominata “Club Alpino Italiano- Sezione di Sarzana” e sigla” C.A.I – Sezione di Sarzana”.

Essa ha durata illimitata.

Art. 2 – L’associazione è una è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti ed uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I..

E’ soggetta di diritto privato.

I membri dell’Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

 

TITOLO II – FINALITÀ’

Art. 3 – L’Associazione per conseguire le finalità istituzionali, a favore sia dei propri soci sia di altri, utenti tutti di un comune patrimonio culturale e sociale, in collaborazione con organismi dello stato e degli enti autonomi, con enti pubblici e privati che sì occupano di problemi connessi con le aree montane:

  1. a) promuove la formazione etico culturale e l’educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente, specialmente dei giovani, con la presenza dì propri operatori nelle scuole di ogni ordine e grado;
  2. b) provvede a formare, perfezionare, aggiornare e tutelare i propri operatori – accompagnatori, esperti, istruttori ed altri – necessari allo svolgimento delle iniziative di cui alla lettera a,
  3. e) facilita la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni anche in forma collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri;
  4. d) tutela gli interessi generali dell’alpinismo;
  5. e) assume iniziative per la prevenzione degli infortuni e per il soccorso dei pericolanti, nonché per la ricerca dei dispersi e per il recupero degli infortunati;
  6. f) cura l’ordinamento della propria biblioteca; promuove la redazione e la pubblicazione di carte topografiche ed escursionistiche per la conoscenza e la fruizione del territorio, in special modo delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco- Emiliano; pubblica un bollettino periodico;
  7. s) assume e promuove iniziative atte a perseguirò la difesa dell’ambiente montano e in genere delle terre alte, anche al fine di salvaguardare dall’antropizzazione le zone di particolare interesse alpinistico o naturalistico;
  8. h) assume ogni altro tipo di iniziativa atta al conseguimento delle finalità e al libero svolgimento delle attività istituzionali.

TITOLO III – SOCI

Art. 4 – I soci dell’associazione sono: onorari, benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilito dall’Art. 1 titolo II0 dello Statuto del C.A.I. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.

Art. 5 – Chiunque intenda divenire socio deve presentare la domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore; per i minori la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la patria potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull’accettazione con giudizio insindacabile.

Art. 6 – I soci sono tenuti a versare all’Associazione la tassa dì iscrizione (comprensiva del costo della tessera) e la quota annuale nella misura che verrà stabilita, anno per anno, dall’assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo. Il versamento della quota va effettuato entro il 31 marzo.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell’associazione, né usufruire dei servizi sociali.

Art. 7 – All’associazione possono iscriversi, quali aggregati, ì soci ordinari, familiari e giovani di altre Sezioni. Gli aggregati debbono corrispondere una quota associativa, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e ricevono un apposito tesserino, comprovante la qualità di aggregato. Hanno tutti i diritti dei Soci, escluso solamente l’elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. La Sezione che riceve la domanda deve dame immediata comunicazione alla Sezione di provenienza. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 9 – I diritti dei soci sono quelli stabiliti dall’art. 4, Titolo II, dello Statuto e art. 1, Titolo II capo IV del Regolamento Generale del C.A.I. In particolare i soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della Associazione e il diritto di esercitarvi l’elettorato attivo e passivo.

Art. 10 – La qualità di socio si perde:

per morte (o per scioglimento, trattandosi di ente), per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 – Il socio può dimettersi in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Associazione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale.

Art. 12 – Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l’accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento all’Associazione delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Alt 13 – Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrogato a termini del regolamento disciplinare dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Capo I – – ORGANI DIRETTIVI

Art. 14 Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente della Sezione;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni degli Organi Direttivi sono vincolanti nei confronti dei Soci dell’Associazione.

Capo II – ASSEMBLEA

Art, 15 – L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; essa rappresenta tutti i soci maggiorenni e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.

Art. 16 – L’assemblea:

  • adotta l’ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;
  • elegge, con le modalità stabilite dal presente ordinamento, i componenti degli organi della sezione e i delegati alla Assemblea dei Delegati e dei Gruppi Regionali nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e familiari della sezione; delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall’assemblea dei delegati;
  • approva l’operato del Consiglio Direttivo e i bilanci d’esercizio dell’Associazione e delibera l’acquisto, l’alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili.

Art. 17 – l’assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo; le assemblee straordinarie ogni qual volta il Consiglio Direttivo dell’Associazione lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Collegio dei Revisori dei Conti oppure da un decimo dei soci maggiorenni. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci; nell’avviso debbono essere indicati l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della convocazione.

Art. 18 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione – che potrà tenersi anche ad un’ora di distanza dalla prima – l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 – l’Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta al presidente dell’Assemblea di constatare il diritto di intervento all’Assemblea.

Art. 20 – le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Tuttavia debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi:

  • le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
  • le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie;
  • le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione.

Capo III – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della sezione; è composto da 8 (otto) componenti più il Presidente;

Art 22. il Consiglio Direttivo assolve le seguenti funzioni:

  • propone all’Assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della sezione e l’adeguamento delle quote associative annuali;
  • redige, collaziona e riordina le modifiche dell’ordinamento dell’Associazione;
  • pone in atto le deliberazioni dell’assemblea dei soci;
  • adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi;
  • è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
  • cura la redazione dei bilanci di esercizio dell’Associazione;
  • delibera la costituzione di nuove sottosezioni;
  • delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
  • delibera sulle domande di associazione dei nuovi soci;
  • propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali.

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo sì riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del presidente.

La riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità dei voti prevale quello del Presidente.

 

Art. 24 – Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti.

Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario.

Capo IV- PRESIDENTE

Art. 25 – Il presidente dell’Associazione è il legale rappresentante dell’Associazione; ha la firma sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:

  • nomina Vice Presidente, Tesoriere e Segretario;
  • convoca le sedute dell’Assemblea dei soci;
  • convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
  • presenta all’Assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
  • pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • designa fra i componenti del Consiglio Direttivo un Vice Presidente in grado di sostituirlo in caso di suo impedimento o assenza;
  • può delegare determinali poteri a determinati Consiglieri, per determinati periodi di tempo.

Art. 26 – Il Presidente dell’Associazione è eletto direttamente dall’assemblea dei soci tra i soci dell’Associazione. Al momento dall’elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o nelle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione all’Associazione non inferiore a due anni sociali completi.

Art. 27 – II Vicepresidente, designato dal Presidente tra i membri del Consiglio direttivo, sostituisce il presidente con gli stessi poteri in caso di sua assenza o impedimento.

Capo V – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) componenti. Esercita il controllo contabile  ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Associazione; ne esamina i bilanci d’esercizio e riferisce all’assemblea dei soci.

Art. 29 – I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo

Titolo V° – CARICHE SOCIALI ED INCARICHI

Capo I° – CARICHE

Art. 30 – Le elezioni e le designazioni alle cariche sociali sono effettuate con voto libero e segreto. L’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non candidato ufficialmente alla carica. L’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E’ escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per corrispondenza e quella per acclamazione.

Art. 31 – Non più tardi del mese precedente la scadenza del consiglio uscente questo si riunisce per nominare la Commissione Elettorale.

La commissione elettorale è composta da almeno tre persone e provvede -a tutti gli adempimenti relativi alla preparazione della lista dei candidati alla Presidenza, al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti. Sovrintende alle operazioni di votazione nonché di proclamazione degli eletti.

Art. 32 – Il numero dei candidati in lista non è inferiore agli eleggibili.

Art. 33 – I candidati possono essere designati dal Consiglio o autocandidarsi ad una o a più cariche.

Art. 34 – La designazione e l’elezione dei candidati alle cariche sociali e l’affidamento di incarichi ai soci sono effettuati assumendo come unici criteri di selezione l’idoneità e là disponibilità ad operare con prestazioni personali volontarie e gratuite, svolte a favore del CAI, dei suoi soci e di terzi, con diligenza, ad un buon livello di competenza e di efficienza.

Art. 35 Le votazioni avverranno su di un’unica scheda suddivisa in tre parti: la parte sinistra dovrà recare la dicitura: “CAI Sarzana – Elezione del Presidente” e conterrà l’indicazione dei candidati, in ordine alfabetico, a tale carica. La parte centrale dovrà recare la dicitura: ‘‘CAI Sarzana – Elezioni del Consiglio Difettivo” e conterrà l’indicazione, in ordine alfabetico, dei candidati a tale carica. La parte destra dovrà recare la dicitura: “CAI Sarzana Elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti” e conterrà l’indicazione, in ordine alfabetico, dei candidati a tale carica.

Sono esprimibili preferenze fino, al numero massimo degli eleggibili. A parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione all’Associazione.

Sulla scheda verrà evidenziato il diritto dell’elettore di votare anche per soci non ufficialmente candidati alle cariche, utilizzando gli appositi spazi in bianco.

La scheda della votazione dovrà essere conforme al modello allegato, quale parte integrante, allo Statuto

Art. 36 – Le operazioni di voto coincideranno con l’orario di apertura e di chiusura dell’assemblea. Tuttavia, per favorire l’elezione delle cariche sociali, i soci saranno ammessi a votare, con le stesse modalità presso la sede sociale anche nel giorno successivo, durante l’orario che verrà fissato dall’Assemblea, solo in caso di prosecuzione dell’Assemblea che si concluderà con lo spoglio e la proclamazione degli eletti.

Lo scrutinio avverrà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Art. 37 – Gli eletti alle cariche sociali esercitano le loro funzioni in piena libertà d’azione, di espressione e di voto, senza vincolo di mandato.

Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale. In caso elezione a più cariche il candidato dovrà optare per una soltanto delle cariche.

Art. 38 – Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione e per almeno tre anni dalla conclusione del mandato.

Ai soci ai quali sia stato attribuito un incarico da parte degli Organi dell’Associazione o abbia partecipato all’Assemblea dei Delegati o al Gruppo Regionale è dovuto il rimborso delle spese sostenute nei limiti e secondo le modalità contenute nell’apposito regolamento.

Art. 39 – Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono immediatamente rieleggibili per un secondo mandato. Gli eletti, con esclusione del Presidente, sono rieleggibili per ulteriori mandati.

Capo II – INCARICHI – TESORIERE. E SEGRETARIO

Art. 40 – Il tesoriere può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio; cura la contabilità e predispone i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione dei Consiglio Direttivo. Il tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo sulla base di comprovati requisiti di cultura ed esperienza professionale in ambito amministrativo. Il tesoriere resta in carica per tre anni e può essere riconfermato. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 41-Il segretario può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio. Dura in carica per tre anni e può essere riconfermato.

Assolve alle seguenti funzioni specifiche:

  • sovrintende a tutti i servizi amministrativi dell’Associazione;
  • partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e ne redige il verbale;
  • conserva ed aggiorna l’archivio dell’Associazione;
  • prepara ed inoltra le lettere di convocazione della seduta del Consiglio Direttivo;
  • sovrintende alle incombenze relative alla convocazione dell’assemblea;
  • dà esecuzione delle delibere amministrative di competenza adottate dal Consiglio Direttivo.

Titolo VI – PATRIMONIO – ESERCIZI – SOCIALI – BILANCIO

Art. 42 – L’Associazione ha un patrimonio autonomo e può acquistare, possedere, alienare. Il patrimonio sociale è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da qualsiasi altra somma che venga erogata, da chicchessia a favore dell’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 43 – Le entrate sociali sono costituite:

  • dalle tasse di iscrizione;
  • dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I centrale;
  • dalle oblazioni volontarie dei soci;
  • dai proventi delle manifestazioni organizzate dall’Associazione a beneficio dei soci.

Art. 44 – I fondi liquidi dell’Associazione devono essere depositati in un libretto di risparmio, intestato all’Associazione stessa, presso un istituto di credito.

Art. 45 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unito quale parte integrante alla relazione del Presidente, va presentato all’assemblea ordinaria, per l’approvazione.

Art. 46 – I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione, anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Art. 47 – In caso di scioglimento della sezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, saranno assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR e, dopo tale periodo, resteranno acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale Liguria, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 48 – Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Titolo VII – SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Art. 49 – L’Associazione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più sottosezioni su richiesta di un comitato promotore, corredata dai seguenti documenti:

  • un elenco dei soci ordinari o familiari della sezione che intendono costituire la sottosezione, in numero non inferiore a 50, con i loro dati associativi e le loro firme;
  • una precisa indicazione dell’ambito o del territorio sul quale la nuova sotto sezione si propone dì svolgere attività stabile e continuativa.

L’associazione può anche costituire nel proprio seno gruppi organizzati di soci, su richiesta di almeno 15 soci maggiorenni, che intendano sviluppare in particolare un’attività compatibile con il fine dell’Associazione stessa.

Art 50 – La costituzione delle sottosezioni o dei gruppi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificarne i regolamene.

Le sottosezioni e i gruppi non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia contabile: il loro bilancio è parte del bilancio annuale dell’Associazione.

Art. 51 – In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio dell’Associazione.

Titolo VIII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 52 – Le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra. soci ed organi dell’associazione, relative alla vita dell’Associazione stessa, non potranno venire deferite dell’autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

  • il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie fra i soci;
  • il Comitato Direttivo del Gruppo Regionale Liguria, per le controversie fra soci e organi dell’Associazione.

Titolo IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applica lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 54 – Il presente Statuto con deliberazione del Consiglio Direttivo sarà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.

 

Approvato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci in data 30-03-2006

Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del Club Alpino Italiano il 03.02.2007